1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del mare e delle tipicità locali».
2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi turistici lungo i quali sorgono strutture di produzione o di trasformazione o di distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente ai prodotti del mare, compresi quelli ittici, o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
3. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.